[1]1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio

[2]Per il Governo della Repubblica federale di Germania

[3]Per il Governo della Repubblica ellenica

[4]Per il Governo del Regno di Spagna

[5]Per il Governo della Repubblica francese

[6]Per il Governo della Repubblica italiana

[7]Per il Governo del granducato del Lussemburgo

[8]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

[9]Per il Governo della Repubblica portoghese

[10]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;636~accordo-art7 · fonte su Normattiva