1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica. Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-10-28;636~accordo-art6 · fonte su Normattiva