ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE Sezione 4 Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.
Testo vigente dal 22 novembre 1994
ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE Sezione 4 Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.
Testo vigente dal 22 novembre 1994
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artiv · fonte su Normattiva