ARTICOLO IV Protezione della sede Sezione 5 (a) Le Competenti Autorita' Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia. (b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le Competenti Autorita' Italiane forniranno le forza di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede. Sezione 6 Le competenti Autorita' Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artiv · fonte su Normattiva