[1]Articolo III Emendamenti all'Articolo VIII (Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)

[2]L'Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sara' emendato come segue: Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalita' previste dalla legge - le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, cosi' come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artiii · fonte su Normattiva