1. La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alle domande di riammissione che le sono rivolte. 2. La parte contraente richiesta prende in carico le persone entro un mese dall'accettazione della loro riammissione. Tale termine puo' essere prorogato su richiesta della Parte richiedente.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art3 · fonte su Normattiva