cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, puo' essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Conversione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art22 · fonte su Normattiva