Convenzione avra' effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui al capoverso precedente dovra' essere inteso come riferentesi all'unita' o alle unita' territoriali cui si applica la Convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art35 · fonte su Normattiva