presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano ne' compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verra' presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art18 · fonte su Normattiva