[1]Misure antidumping e compensative

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo osta o influisce sull'adozione, decisa da una delle Parti, di misure antidumping o compensative ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC. 2. Prima che dazi antidumping e compensativi definitivi siano imposti nei confronti di prodotti importati dal Sudafrica, le Parti possono valutare la possibilita' di adottare misure correttive costruttive, ai sensi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art23 · fonte su Normattiva