[1]Antidumping

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino dazi antidumping o misure compensative conformemente all'articolo VI del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive, all'accordo sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio del 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art18 · fonte su Normattiva