1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 13. 2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art21 · fonte su Normattiva