1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 14 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e dell'Ucraina. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
