Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Moldavia con la Comunita, e quindi con l'intera Comunita' delle nazioni democratiche. La convergenza economica, raggiunta grazie al presente accordo, consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art6 · fonte su Normattiva