1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. 2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Bielorussia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. La cooperazione comprende: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti. 3. Le Parti decidono di promuovere, mediante l'assistenza tecnica, il miglioramento delle condizioni, la riduzione dei tempi di attesa e l'agevolazione del transito alle frontiere nelle sezioni bielorusse dei corridoi multimodali di Creta n. 2 e n. 9. L'assistenza tecnica consistera' in corsi di formazione appropriati nonche' in studi relativi al fabbisogno di infrastrutture e di personale e alle esigenze di natura amministrativa e organizzativa. Le Parti decidono di attenersi alle norme degli accordi internazionali della Comunita' al fine di garantire l'interoperabilita'. 4. Per creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, esse promuoveranno nel quadro del presente accordo, mediante opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali: - l'agevolazione delle procedure doganali e di sdoganamento per le merci e il materiale rotabile; - la cooperazione per poter disporre di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale; - il ravvicinamento delle normative e procedure che disciplinano il trasporto internazionale; - lo sviluppo del traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art64 · fonte su Normattiva