conseguire gli obiettivi del presente accordo, e in conformita' degli articoli 63, 64, 65, 82, 83 e 84, la Repubblica di Bielorussia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
