1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale bielorusso a quello della Comunita'. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione stabilita nel presente accordo, in particolare all'articolo 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
