1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica del Kazakistan a quello della Comunita'. 2. La cooperazione comprendera' in particolare: - scambi di informazioni; - miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica del Kazakistan; - la semplificazione delle ispezioni e delle formalita' riguardo al trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nei presente accordo, in particolare all'articolo 70, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art66 · fonte su Normattiva