1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale ucraino a quello della Comunita'. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e dell'Ucraina; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per i trasporti di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 79, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art76 · fonte su Normattiva