all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
- a)pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- b)riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
- c)violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire qualora le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
