all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:

  • a)pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Armenia o di uno Stato membro cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o
  • b)pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
  • c)riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
  • d)violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~protocollo-art9 · fonte su Normattiva