o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione. 2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformita' con le disposizioni e le procedure previste dalla legge. 3. Il risarcimento sara' adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare e sara' calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi dell'istituzione, nonche' delle sue attivita', componenti e risultati. Il risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo lira l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilita', l'importo del risarcimento sara' calcolato in base alla procedura di' composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sara' corrisposto prontamente e sara' rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile. 4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorita' competenti come non piu' giustificabili con i motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovute, potra' chiedere il recupero dei beni o i suoi diritti di proprieta'. Nel caso in cui gli investitori abbiano gia' ricevuto un risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovra' essere corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione. Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, ii proprietario o i suoi incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
Testo vigente dal 13 marzo 2004
