per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato l'investimento offrira' agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art4 · fonte su Normattiva