di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, ad essi sara' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art10 · fonte su Normattiva