Ogni decisione riguardante i' membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sara' presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovra' essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;64~accordo-art10 · fonte su Normattiva