[1]Procedura per la trasmissione della decisione

[2]1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalita' tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertarne l'autenticita'. E' ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione e' trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie competenti delle Parti. 2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 e' compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria formulata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui e' formulata o in allegato, le seguenti indicazioni:

  • a)denominazione dell'autorita' giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax e/o indirizzo e-mail;
  • b)reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalita' fattuali della relativa commissione, nonche' del tempo e del luogo di tale commissione;
  • c)pena irrogata o irrogabile, con espressa indicazione dei relativi massimi edittali;
  • d)sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione;
  • e)analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera d) e che costituiscono l'oggetto dell'attivita' di sorveglianza richiesta alla competente autorita' giudiziaria della Parte di esecuzione. 3. Se l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione non e' nota all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4 del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione dalla Parte di esecuzione. E' tuttavia fatta salva la possibilita' di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorita' Centrali. 4. Quando un'autorita' giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorita' giudiziaria competente e informa di cio' senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. 5. Le competenti autorita' giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorita' Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art7 · fonte su Normattiva