[1]Azione internazionale congiunta e coordinata

[2]In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:

  • a)la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
  • b)l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
  • c)l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
  • d)l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
  • e)lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
  • f)la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita' competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti interessate di: i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
  • g)lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art12 · fonte su Normattiva