[1]Azione internazionale congiunta e coordinata
[2]In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per:
- a)la definizione di obiettivi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;
- b)l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;
- c)l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita' di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- d)l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
- e)lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;
- f)la notifica chiara e tempestiva da parte delle autorita' competenti di una Parte alle omologhe autorita' delle altre Parti interessate di: i. epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico, e ii. rischi significativi di tali epidemie o casi che siano stati rilevati;
- g)lo scambio di informazioni sui mezzi piu' efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.
Testo vigente dal 5 maggio 2026
