[1]Controllo dell'osservanza delle disposizioni

[2]Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art15 · fonte su Normattiva