[1]Controllo dell'osservanza delle disposizioni
[2]Le Parti controllano la conformita' delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformita'. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.
Testo vigente dal 5 maggio 2026
