Art. 22 (Protocollo)
[1]dell'osservanza del Protocollo
[2]Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunita' di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
