DI VOTO 1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto. 2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art12 · fonte su Normattiva