SUCCESSIVA AL PROGETTO 1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attivita' che e' stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la presente Convenzione puo' avere. Ogni analisi successiva al progetto dovra' includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attivita' e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V. 2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attivita' prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art7 · fonte su Normattiva