con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base. 2. Per quanto concerne la realizzazione di ogni progetto finanziato con il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a titolo di garanzie fornite dai Membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun Membro in ragione della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono qualsivoglia responsabilita' relativamente ai prestiti chiesti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art27 · fonte su Normattiva