relativi alle importazioni ed alle esportazioni. 1. Il Direttore esecutivo, in conformita' con le regole stabilite dal Consiglio, tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri. 2. A tal fine, ciascun Membro avvisa il Direttore esecutivo, ad intervalli che possono essere stabiliti dal Consiglio, del volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e del vol- ume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, unendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' chiedere. 3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene neecessarie per trattare i casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art36 · fonte su Normattiva