Voti

  • 1)Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di' un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente Articolo.
  • 2)Ciascun Membro avra' cinque voti, come cifra di base.
  • 3)La rimanenza dei voti dei Membri esportatori e' suddivisa fra di essi, proporzionalmente al volume medio dello loro rispettive esportazioni di caffe' verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
  • 4)La rimanenza dei voti dei Membri importatori e' suddivisa fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
  • 5)La ripartizione dei voti e' stabilita dal Consiglio in conformita' con le disposizioni del presente Articolo all'inizio di ogni annata caffearia e la ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 6) del presente Articolo.
  • 6)Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito ai sensi degli Articoli 25 o 42, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformita' con le norme del presente Articolo.
  • 7)Nessun Membro puo' disporre di oltre 400 voti.
  • 8)Non sono ammesse le frazioni di voto.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art13 · fonte su Normattiva