Ciascun Membro da' piena e completa considerazione ai reclami che possono essergli sottoposti da un altro Membro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli offre ogni possibilita' di consultazioni.Durante tali consultazioni, a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra Parte, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di tale procedura non possono essere imputate sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura sfocia in una soluzione, ne sara' reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si raggiunga una soluzione, la questione puo' essere deferita al Consiglio secondo l'articolo 47 su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art46 · fonte su Normattiva