[1]Consultazioni

[2]Ogni Membro accoglie favorevolmente, e fornisce adeguate possibilita' per consultazioni relative ad osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione, o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 42. Se la consultazione da' luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo sara' sottoposto al Direttore esecutivo il quale lo distribuira' a tutti i Membri.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art41 · fonte su Normattiva