commerciali con non-membri. 1. I Membri esportatori s'impegnano a non vendere cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori, secondo le normali prassi commerciali 2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da Membri esportatori, secondo le normali prassi commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di comunicare informazioni appropriate secondo l'articolo 38. 4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro abbia mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46, oppure far riferimento al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art34 · fonte su Normattiva