[1]Articolo III
[2]La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
[1]Articolo III
[2]La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artiii · fonte del testo