1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. 2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della, Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art3 · fonte su Normattiva