[1]Articolo V

[2]1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attivita' in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gia' utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merce da essa effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Allorche' gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artv · fonte su Normattiva