[1]Articolo VI

[2]Quando:

  • a)un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
  • b)medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro - caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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