[1]Articolo XXII
[2]1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XI, e' tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito, da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato. 5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
