Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci. Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla societa' ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura piu' elevata, l'imposta dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale l'accertamento e' divenuto definitivo e ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale il relativo accertamento e' divenuto definitivo, e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne 6 stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. Se il reddito imponibile della societa' e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio e' maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. Nella relazione degli amministratori delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle societa' stesse devono essere distintamente indicati:

  • 1)l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 2)l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;
  • 3)l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma;
  • 4)l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera a) del terzo comma;
  • 5)l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del terzo comma. La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale e' stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi e' stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite. Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo e quarto e' ridotto alla meta'. L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo.

Testo vigente dal 30 novembre 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/1992

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1992

    La disciplina dell'imposta di conguaglio I.R.PE.G. (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sugli utili distribuiti ai soci, prevista a carico della società dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, introduce quale correttivo un meccanismo compensativo in forza del quale la determinazione della base imponibile per il calcolo della maggiorazione di conguaglio deve essere depurata degli utili attribuiti ai titolari delle azioni di risparmio al portatore, in quanto questi sono attributari di un credito d'imposta in concreto non utilizzabile, perché l'imposta è in via definitiva soddisfatta con la ritenuta alla fonte; analogo correttivo non è invece previsto per l'ipotesi in cui i soci percettori dei dividendi siano non residenti, ancorché anch'essi assolvano definitivamente il loro obbligo tributario verso il fisco italiano, con la ritenuta d'imposta nella misura di legge: peraltro, ove anche la diversità di trattamento fosse apprezzabile in termini di costituzionalità e richiedesse un intervento correttivo, questo sarebbe precluso alla Corte e rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore perché il problema implica una pluralità di soluzioni possibili, potendo il legislatore intervenire, per correggere il meccanismo, sul piano dell'imposta personale sulla società ovvero su quello diverso dell'imposta personale sul socio, sempre che non ritenga, nella sua discrezionalità, di privilegiare, attraverso lo strumento del trattato, gli aspetti di diritto internazionale della questione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art2 · fonte su Normattiva