L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento e' elevata al quindici per cento. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Testo vigente dal 30 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889~art1 · fonte del testo