SUSSIDIARIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA 1. E' istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve:

  • a)eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti;
  • b)preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedi- menti presi per l'attuazione della Convenzione;
  • c)individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, effi- caci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;
  • d)prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla coopera- zione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonche' sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacita' nei paesi in via di sviluppo grazie alle forze interne;
  • e)rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodo- logiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere. 3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulte- riormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art9 · fonte su Normattiva