Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992
Art. 8 (Convenzione)
1. E' istituito un segretariato. 2. Le funzioni del segretariato sono:
- a)organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dalla Convenzione e predisporre i servizi richiesti;
- b)raccogliere e diffondere le relazioni ricevute;
- c)facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in partico- lar modo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformita' delle disposizioni della Convenzione;
- d)preparare le relazioni sulle sue attivita' e presentarle alla Conferenza delle Parti;
- e)provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti;
- f)stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni;
- g)svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
