garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell'articolo 99, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
