1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art41 · fonte su Normattiva