1. Le Parti si impegnano ad utilizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e dell'Ucraina in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e dell'Ucraina ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e l'Ucraina per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta ucraina ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) l'Ucraina e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Ucraina per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione dell'Ucraina nei confronti del FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. L'Ucraina informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Ucraina provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o dell'Ucraina, ciascuna Parte puo' prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art48 · fonte su Normattiva