sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede quanto segue: - sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Ucraina. Dette riforme dovranno introdurre in Ucraina metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art71 · fonte su Normattiva